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BONUS NIDO E WELFARE AZIENDALE

Bonus nido e welfare aziendale, cumulo solo per le spese rimaste a carico.

Con la risposta n. 164/2018 , l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alla cumulabilità Bonus Asilo Nido e Welfare aziendale.
Sappiamo bene cosa sia il Welfare Aziendale, mentre abbisogna di una spiegazione cosa sia il Bonus Nido:
è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS pari ad un contributo di 1.000 euro, per l’anno 2018, per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido. Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione Irpef, ed è questo il punto fermo che sottolinea l’Agenzia delle Entrate prima di entrare nel merito del cumulo con le misure di welfare aziendale.

IL QUESITO:

L’Istante chiede chiarimenti in merito a:
1)Cumulabilità del bonus asilo nido con il beneficio fiscale del regime esentativo di cui alla lett. f-bis del TUIR, anche nelle ipotesi di sostituzione del premio produttività.
2)Applicabilità del regime esentativo di cui alla lett. f-bis del TUIR per la sola parte eccedente il bonus asilo nido.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Le conclusioni esposte dall’Agenzia nella Risposta n. 164/2018 considerano che non possa trovare applicazione il regime esentativo di cui alla più volte citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido”, per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell’istante.
Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Infine, con la risposta n. 164/2018, viene fatto presente che ad analoghe conclusioni bisogna giungere quando il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge Stabilità 2016).

Da ricordare: al welfare aziendale si affianca poi la normale detrazione Irpef (19%) per la spesa relativa alla frequenza dell’asilo nido e, con la circolare n. 7/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale agevolazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente.
Proprio per questo è stata più volte ribadita l’incumulabilità tra detrazione Irpef e bonus asilo nido ma anche in tal caso, se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione sarà calcolata sulla parte eccedente.


Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 164/2018


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