Le istruzioni INPS per la detassazione dei premi produttività per datori e lavoratori che prende il via da novembre 2018 Per il bonus è necessario che il risultato migliori il livello già conseguito Con la risoluzione 78/E/2018, l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione del 10% sui premi di risultato è applicabile esclusivamente se, nel periodo congruo considerato, si sia verificato l’incremento di uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale. Inoltre, l’Agenzia fornisce la propria interpretazione di quando si possa considerare raggiunto il presupposto dell’incremento in ipotesi di accordi che prevedono il raggiungimento di un valore predeterminato. Nel caso posto all’attenzione si parla di un premio di risultato legato al parametro della redditività e dell’efficienza in particolare sono stati individuati: un determinato valore dell’ Ebit per avere diritto al Premio, mentre per l’obiettivo di efficienza è necessario migliorare le tempistiche di consegna rispetto a un target autonomamente definito dall’azienda. Nella lettura fedele al testo dell’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, l’interpello distingue due possibili scenari di distribuzione del premio:
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